STATUTO SOCIALE* * In grassetto (neretto) il testo relativo alle “Norme d’armonizzazione da inserire nello Statuto dei soci collettivi Enci”, richiesto dall’ente stesso. COSTITUZIONE Art. 1 – Il presente Statuto costituisce l’Associazione Specializzata “Società Amatori antico Pastore Inglese” (Old English Sheepdog), denominata “Bobtail Italia”, con sede ufficiale a Milano, presso l’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana; con sede direttiva presso il recapito della presidenza; con sede operativa presso il recapito della segreteria. PRINCIPI GENERALI – FINALITA’ ASSOCIATIVA – COLLABORAZIONE CON L’ENCI Art. 2 – L’Associazione Specializzata “Società Amatori antico Pastore Inglese” (Old English Sheepdog), denominata “Bobtail Italia”, è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, la vigilanza, il controllo e il potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI. Art. 3 – L’Associazione Specializzata “Bobtail Italia” ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l’incremento e l’utilizzo della razza Bobtail – Antico Pastore Inglese (Old English Sheepdog), svolgendo anche gli incarichi di ricerca e di verifica affidati dall’ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. Art. 4 – Per il conseguimento dei fini di cui sopra, l’Associazione Specializzata:
Art. 5 – L’Associazione Specializzata “Bobtail Italia” riconosce il potere d’indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’ENCI, ed in particolare il potere dell’ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta, nonché d’adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI, nonché nel Regolamento d’Attuazione del medesimo. Art. 6 – L’Associazione presta all’ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell’Associazione ha l’onere:
RAPPORTO ASSOCIATIVO – VOTO IN ASSEMBLEA
Art. 7 – Possono essere soci dell’Associazione Specializzata “Bobtail Italia” tutti i cittadini italiani e stranieri d’accertata moralità, che abbiano interesse al miglioramento della razza rappresentata e la cui domanda venga presentata nei modi previsti dal presente statuto, di seguito elencati. Art. 8 – i soci si dividono in soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari. I diritti e i doveri dei soci ordinari e sostenitori nei confronti dell’associazione, in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima, sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale, in quanto i soci sostenitori ne versano una maggiore, in segno di tangibile appoggio alle iniziative e all’attività del sodalizio. Art. 9 – La domanda d’ammissione a Socio è proposta per iscritto. Deve essere firmata dal richiedente (aspirante Socio), convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente. In tale domanda, deve anche essere precisato che il richiedente s’impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la relativa disciplina, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea. Art. 10 – Le domande d’ammissione a Socio presentate per l’anno, nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, potranno essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto. Art. 11 – L’Assemblea Generale dei soci stabilisce con propria deliberazione – inserita nell’Ordine del Giorno – la misura delle quote annuali dovute all’Associazione da parte dei soci, di cui all’Art. 8. Art. 12 – L’iscrizione a Socio vale per l’annata solare in corso (indipendentemente dalla data d’accettazione e di versamento della quota associativa) e lo vincolerà per l’anno successivo, qualora il Socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissione entro il 31 ottobre (dell’anno per cui ha versato l’ultima quota associativa). Art. 13 – La qualità di Socio si perde
Chi, per qualsiasi causa, cessa dalla qualità di Socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti. Art. 14 – L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. Art. 15 – In piena attuazione dei principi d’uguaglianza e di democraticità associativa, ogni Socio ha diritto ad un voto in Assemblea. Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e firmata. Ogni Socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta. ORGANI SOCIALI Art. 16 – Sono organi dell’Associazione:
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI Art. 17 – L’Assemblea Generale dei soci è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso, che siano soci dall’anno precedente. Ciascun Socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e firmata. Sono ammesse fino a due deleghe per Socio delegato. Le deleghe devono essere depositate dal Socio intestatario, prima che l’Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, né è ammesso che un Socio delegato possa trasferire le sue deleghe ad un altro Socio ancora. Art. 18 – L’Assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente dell’Associazione, oppure, qualora lo richieda lo stesso Presidente, da un Socio chiamato dai soci presenti in Assemblea – anche dietro votazione, nel caso che i candidati siano due o più – a presiederla (Presidente dell’Assemblea autorizzato a maggioranza dei soci presenti). Art. 20 – L’Assemblea ha il compito di deliberare:
Spetta, inoltre, all’Assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri ed i sindaci (revisori dei conti), effettivi e supplenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 21 – Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci e dura in carica tre anni solari. Ciascun consigliere può essere rieletto; qualora, durante il triennio, venisse a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, la sostituzione verrà affidata alla prima Assemblea utile. I membri eletti in sostituzione resteranno in carica sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo s’intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno, entro tre mesi da tale stato di fatto, alla convocazione dell’Assemblea Generale dei soci, per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo. Art. 22 – un consigliere è nominato dall’ENCI e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’ENCI. Il consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’ENCI circa l’andamento dell’Associazione, nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste, ai sensi del Regolamento d’attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI. Art. 23 – Il Consiglio Direttivo ha il compito d’attuare gli scopi statutari, in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei soci; fra l’altro, è responsabile dell’amministrazione sociale ed approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande d’ammissione a nuovi soci; indice e patrocina manifestazioni, approvando le iniziative dell’Associazione ed autorizzando i raduni, le mostre speciali, nonché qualsiasi altro evento a favore della razza tutelata; sovrintende al lavoro degli uffici, qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni; ecc. Art. 24 – Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente dell’Associazione, nonché di un segretario-cassiere. Il Presidente e il Vice-Presidente debbono essere eletti tra i consiglieri. Il segretario-cassiere può anche non essere un consigliere; non lo sarà allorché riceva una remunerazione per il suo lavoro. Art. 25 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri, oppure il Collegio dei Sindaci (Revisori dei Conti).
IL PRESIDENTE
Art. 26 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura affinché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; provvede a quanto s’addica all’osservazione delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE
Art. 27 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
Art. 28 – L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica, sino a quando l’Assemblea Generale dei soci, con l’approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea Generale dei soci va trasmesso in copia all’ENCI. COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 29 – La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale composto da tre sindaci (revisori dei conti), eletti dall’Assemblea Generale dei soci, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 30 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale dei soci, fra coloro che non ricoprono altre cariche o funzioni. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno uno dei membri effettivi, qualora sia disponibile tra i soci, dovrà essere un competente di materie giuridiche.
NORME DISCIPLINARI Art. 31 – ogni Socio è tenuto a rispettare il Presente Statuto, lo Statuto dell’ENCI, il relativo Regolamento d’Attuazione, tutti i regolamenti dell’ENCI, nonché le regole della deontologia e della correttezza sportiva. E’ soggetto alle decisioni dei Probiviri dell’Associazione Specializzata “Bobtail Italia”, nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina (di prima istanza e di seconda istanza o d’appello) dell’ENCI. Art. 32 – La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ENCI, nelle ipotesi previste dal Regolamento d’Attuazione dello Statuto dell’ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri dell’Associazione Specializzata “Bobtail Italia”. Art. 33 – Qualsiasi Socio, anche se riveste cariche in seno all’Associazione, è tenuto, inoltre, ad osservare le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Socio che trasgredisce a tali obblighi o, comunque, con il suo comportamento, venga ad arrecare danno morale o materiale all’Associazione, è passibile di sanzioni disciplinari, che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri. Art. 34 – I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio dell’Associazione Specializzata “Bobtail Italia” sono i seguenti: censura; sospensione fino ad un massimo di tre anni; in caso di particolare gravità, che comporti l’espulsione di un Socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea Generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.
MODIFICHE STATUTARIE
Art. 35 – Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all’Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. Art. 36 – Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima d’essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per ottenere la necessaria preventiva approvazione, ai sensi del Regolamento d’Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.
VARIE
Art. 37 – Tutte le cariche in seno all’Associazione sono gratuite. Art. 38 – Il presente Statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea Generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica deve sottostare a quanto contenuto negli articoli 35 e 36 del presente Statuto. Art. 39 – All’ENCI vengono riconosciuti poteri di tutela e di vigilanza, nonché il diritto e il dovere di disporre delle ispezioni e quant’altro necessario, secondo quanto contenuto nel presente Statuto, al fine di ripristinare e regolarizzare le situazioni dovute a mancato funzionamento, gravi irregolarità e violazioni statutarie, entro i termini previsti dall’ENCI stesso. Art. 40 – Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.
NORMA TRANSITORIA
Art. 41 – Entro il 31 dicembre 2003, secondo quanto richiesto dall’ENCI a tutte le associazioni specializzate di razza, l’Associazione Specializzata “Bobtail Italia” dovrà presentare una dettagliata relazione sulla situazione italiana dell’allevamento della razza tutelata, indicando gli obiettivi di selezione, che intende perseguire ed in quanto tempo prevede di conseguirli.
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